Il tariffario applicato per un colloquio individuale (di psicoterapia o di counseling psicologico) è di € 70 onnicomprensivo e la durata prevista è di 1 ora. È possibile pagare anche tramite bancomat o carta di credito.
La durata presumibile di una psicoterapia viene riferita
al termine della fase di assessment/valutazione iniziale considerando anche gli obiettivi e le esigenze della persona. Generalmente, la frequenza dei colloqui è a cadenza settimanale e la durata
di 60 minuti.
La terapia breve è caratterizzata da un numero ridotto
di incontri e prevede un focus limitato alla problematica presentata dalla persona (es. terapia breve per smettere di fumare)
Counseling psicologico: il percorso di counselling prevede percorsi individuali di massimo 6 incontri, l'obiettivo è quello di confrontarsi per dare vita ad una fase di crescita e per acquisire nuovi strumenti volti al superamento di difficoltà contingenti e di disagio.
L'onorario per un incontro di consulenza alla coppia è di € 100 onnicomprensivo. In questo caso, la durata prevista per un colloquio è di 1 ora e 15
minuti.
N. B. I colloqui resi dallo psicologo per finalità terapeutiche si configurano come attività sanitaria e pertanto sono esenti IVA e in parte detraibili.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20 del 13/05/11, ha finalmente assimilato le prestazioni – di tipo sanitario – dello psicologo e dello psicoterapeuta a quelle del medico ammettendole così alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.
Questo in particolare il testo della circolare:
"5.15 Spese per sedute di psicoterapia
Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica".
N. B. A seguito della liberalizzazione, introdotta dal Decreto Bersani (4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248), le tariffe minime e massime sono state abolite, anche se rimane valido il principio che il costo della prestazione professionale non può non essere aderente, comunque, ai criteri di decoro, dignità e professionalità, che caratterizzano una professione liberale.